Convenzione Scf 2012

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Il comitato direttivo e’ lieto di annunciare che in data 16 Gennaio 2012 e’ stata rinnovata la convenzione tra la Societa’ Consortile Fonografici e la W.R.A. Web Radio Associate.

 

ACCORDO

tra

SCF – Consorzio Fonografici, con sede in Via Leone XIII, 14, 20145 Milano, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese presso la camera di commercio di Milano n. 12925820156 in persona del suo presidente Enzo Mazza (nel seguito “SCF”)

e

WRA con sede in Bologna, in persona del suo Rappresentante Legale signor Patrick Domanico (nel seguito “WRA”)

Premesso che

  1. SCF – Consorzio Fonografici è un consorzio di imprese istituito al fine di esercitare, in modo collettivo, i diritti di utilizzazione relativi ai Fonogrammi di titolarità di ogni casa discografica, persona fisica o giuridica, pubblica o privata che gli abbia conferito, o gli conferisca in futuro, apposito mandato (nel seguito “Mandanti”); SCF agisce pertanto in nome proprio e per conto dei propri Mandanti;
  2. WRA è un’associazione rappresentativa di titolari di siti web (nel seguito “i Siti”) tramite i quali, sotto la forma di web radio, mettono a disposizione del pubblico contenuti musicali. L’elenco degli associati a WRA con il relativo numero di tessera (nel seguito “Associati”) è allegato al presente accordo (Allegato 1) e l’aggiornamento sarà comunicato a SCF, con cadenza bimestrale, da parte di WRA;
  3. Qualora un soggetto intenda legittimamente mettere a disposizione del pubblico che acceda al Sito Fonogrammi di titolarità dei Mandanti, è tenuto ad ottenere la concessione in licenza dei diritti di cui all’ art. 72 lett. a) e lett. d) della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e sue successive modificazioni (nel seguito “L.d.A”);
  4. Con il presente accordo (nel seguito ”Accordo”) SCF e WRA intendono stabilire le particolari condizioni che, ai fini della concessione in licenza del diritto di cui alla premessa c) che precede, verranno applicate agli Associati che abbiano concluso con SCF l’apposito contratto di licenza per web radio commerciale di cui all’Allegato 2 (nel seguito il “Contratto Web Radio Commerciale”) o l’apposito contratto di licenza per web radio amatoriale (nel seguito “Contratto Web radio Amatoriale), di cui all’Allegato 3, ovvero l’apposito contratto di licenza per web radio istituzionale (nel seguito “Contratto Web radio Istituzionale), di cui all’ Allegato 4 (di seguito, congiuntamente, “Contratti”).

tutto ciò premesso e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente accordo, si conviene quanto segue:

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO

L’Accordo ha per oggetto la determinazione delle particolari condizioni per la concessione in licenza dei diritti di cui all’art. 72 lett. a) e d), relativamente alle seguenti tipologie di utilizzo dei Fonogrammi, che saranno concesse agli Associati che sottoscriveranno i Contratti:

– riproduzione di Fonogrammi, tramite caricamento dei relativi file nel proprio server, ai fini della loro messa a disposizione del pubblico, attraverso il Sito;
– messa a disposizione del pubblico, attraverso il Sito, dei predetti Fonogrammi, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso – solamente in modalità streaming – dal luogo e nel momento scelti individualmente, e senza alcuna possibilità di prelevare, salvare, fissare o riprodurre i relativi file (downloading).

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO

Il presente Accordo si applica solamente agli Associati a WRA.

ART. 3 – MODALITA’ DI ADESIONE ALL’ACCORDO

Gli Associati che intendano ottenere la concessione in licenza dei diritti di cui alla premessa c) che precede, beneficiando dell’applicazione delle condizioni previste dall’Accordo, invieranno a SCF l’attestato di iscrizione qui individuato quale Allegato 5, unitamente al Contratto, entrambi sottoscritti dal titolare del Sito.

ART. 4 – COMPENSO

A fronte della concessione in licenza, da parte di SCF, dei diritti indicati al punto c) delle premesse, ciascun Associato titolare di web radio verserà ad SCF i compensi specificati nel Contratto relativo alla categoria di appartenenza.

ART. 5 – SCONTO ASSOCIATIVO

In considerazione della rappresentatività di WRA e a fronte dell’attività di diffusione dell’informazione sui diritti dei produttori fonografici, agli Associati sarà riconosciuto uno sconto associativo del 15% (quindici per cento), da calcolarsi sul compenso dalle stesse dovuto a norma del Contratto. Resta sin d’ora inteso che il suddetto sconto cesserà di essere riconosciuto a ciascun Associato qualora venga meno il vincolo associativo che lega quest’ultimo a WRA.

ART. 6 – TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

I compensi verranno corrisposti dall’Associato a SCF nei termini ed alle condizioni previste nel Contratto.

ART. 7 – COLLABORAZIONE TRA LE PARTI

WRA si impegna ad informare chiunque intenda associarsi a WRA, degli obblighi di legge connessi all’utilizzo dei Fonogrammi di titolarità dei Mandanti di SCF, dando al contempo ampia diffusione circa i contenuti dell’Accordo, con particolare riferimento all’obbligo di ottenere da SCF la licenza per la riproduzione e la messa a disposizione di Fonogrammi.

Al fine di favorire il rispetto del suddetto obbligo di legge, WRA si impegna ad inviare bimestralmente a SCF l’elenco dei nuovi Associati con il relativo n. di tessera.

SCF e WRA convengono di collaborare al fine di risolvere problemi interpretativi che dovessero emergere in merito all’esecuzione dell’Accordo, fatto salvo il diritto di SCF di agire direttamente presso ogni opportuna sede nei confronti degli Associati inadempienti.

Le parti s’impegnano ad incontrarsi, entro il 30 settembre 2012, al fine di concordare eventuali modifiche ai termini e alle condizioni dell’Accordo, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 8.

ART. 8 – DURATA

La durata dell’Accordo decorre dal 1° gennaio 2012 sino al 31 dicembre 2012.

L’Accordo si intenderà tacitamente rinnovato per successivi periodi di 1 (uno) anno ciascuno, salvo che intervenga disdetta che ciascuna delle parti potrà comunicare all’altra, a mezzo di lettera raccomandata A.R., almeno 3 (tre) mesi della prima o di ogni successiva scadenza.

Art. 9 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

L’Accordo è soggetto alla legge italiana. Ogni controversia che in relazione ad esso dovesse insorgere tra le parti sarà sottoposta alla competenza esclusiva del foro di Milano.

Milano, 16 gennaio 2012

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