Diritto d’Autore e WebRadio

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Di seguito viene riportato l’Articolo pubblicato il 6 Settembre 2007 su Punto Informatico e firmato da Gianluca Navarrini, in merito ad alcune osservazioni su Diritto d’Autore e WebRadio

Roma – È di qualche giorno fa la diffusione di una notizia – riportata, tra gli altri, dal blog di Chartitalia – piuttosto bizzarra. Mutuando le parole dal suddetto blog, sia sufficiente dire che, sino a qualche settimana fa, coloro che avevano sottoscritto la licenza SIAE relativa al webcasting, potevano diffondere in webradio qualsiasi brano musicale, proprio come avviene per le normali radio via etere. Ma, recentemente, un nutrito gruppo di titolari di diritti d’autore – avvalendosi della clausola n. 6 del medesimo contratto di licenza – ha negato ogni autorizzazione alla diffusione delle proprie opere via webradio.
La notizia ha destato la mia curiosità e, così, sono andato ad esaminare il contratto di licenza in discorso e, in particolare, la clausola n. 6.
La scoperta che ho fatto è stata sconcertante: la SIAE – in modo tutt’affatto originale rispetto alla prassi applicativa da decenni seguita per il broadcasting tradizionale (e, forse, in tal modo abusando della sua posizione di monopolista legale ex art. 180 LDA) – autorizza la programmazione radiofonica via web di tutti i contenuti musicali affidati alla sua tutela, ma, al contempo, riserva agli aventi diritto (ecco, in breve, il contenuto della richiamata clausola n. 6) la prerogativa di inibire al licenziatario l’uso web-radiofonico di questo o quel brano.
Il bello – si fa per dire – è che:
a) l’esercizio, da parte degli aventi diritto, della facoltà di escludere dalla programmazione webcasting le proprie opere non incide né sulla misura del corrispettivo che il licenziatario deve alla SIAE, né dà a questi diritto di recedere dal contratto di licenza;
b) una simile previsione riguarda non solo il il webcasting “amatoriale”, ma anche quello d’impresa (quello, cioè, che mira a far profitti, ad esempio, attraverso la pubblicità).
Ciò detto, esaminiamo più da vicino alcuni aspetti della vicenda.

Quella modifica al regolamento SIAE

È subito apparso evidente che il contratto di licenza alla trasmissione di musica in streaming su una webradio è ben diverso da quello predisposto per la trasmissione via etere, giacché nel primo caso la SIAE ha formulato riserve a favore degli aventi diritto che nel secondo non sono presenti. E ciò, benchè la sostanza dell’attività non muti: esercizio del diritto di diffusione si ha in un caso come nell’altro, anche se il mezzo tecnico è sensibilmente diverso. Non si dubita, dunque, della opportuna presenza di clausole giustificate dalla diversità tecnica del mezzo (ad esempio, è chiaro che la radio tradizionale non consente la sincronizzazione tra musica e immagini), ma ciò che lascia fortemente perplessi è la presenza di una clausola che caratterizza pesantemente il solo contratto di licenza per le webradio.

Alludo, fuor di metafora, alla già citata clausola n. 6, che dispone: “Qualora intervenga una specifica richiesta da parte degli aventi diritto, la SIAE potrà inibire l’uso di alcune o di tutte le opere ad essi appartenenti, in relazione al loro particolare utilizzo previsto dalla presente autorizzazione”. Analoga previsione, infatti, non è presente nell’ordinario contratto di licenza radiofonica. E ci mancherebbe altro, visto che, a ben vedere, una simile clausola è – a mio modesto avviso – una contraddizione in termini. Vediamo per quale ragione.

La SIAE, per espressa previsione di legge (art. 180 LDA) è monopolista nelle attività di intermediazione relative alle opere dell’ingegno tutelate dalla legge sul diritto d’autore.
Ora, i primi due commi del citato art. 180, nell’attribuire alla SIAE il potere di concedere licenze, affermano una cosa importante: gli autori ed editori che – iscrivendosi alla SIAE (giova ricordare che l’iscrizione non è obbligatoria) – hanno inteso demandare a tale ente la tutela e la gestione dei propri diritti, restano vincolati ai contratti stipulati dalla SIAE.

In altre parole, la situazione è analoga a quella di colui che conferisce una procura a taluno per il compimento di certe attività: allorché il procuratore stipula un contratto o assume in altro modo obbligazioni in nome e per conto del rappresentato, è quest’ultimo a rimanere giuridicamente vincolato.
Ebbene, sostanzialmente la SIAE ha – in ordine alla concessione di licenze d’uso – la rappresentanza ex lege dei propri iscritti.

Giova sottolineare – a questo punto – che l’attività della SIAE, oltre che dalla legge, è disciplinata dallo statuto e dal regolamento interno (quest’ultimo previsto dallo statuto). Il vecchio regolamento (approvato il 16 dicembre 1987 e, successivamente, più volte emendato), in ordine a riserve e limitazioni dei poteri di intermediazione della SIAE, diceva poco, anche se quel poco era già sufficiente a tutelare gli interessi di tutti. Gli autori che avessero voluto limitare i poteri di licenza (non in s

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