Regolamento SIAE per l’apposizione del contrassegno sui supporti contenenti programmi multimediali

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Il regolamento SIAE per l’apposizione del contrassegno sui supporti contenenti programmi multimediali secondo l’art. 181-bis della legge n. 633 del 22.04.1941, sul Diritto d’autore, prevede l’applicazione di un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali contenenti suoni o immagini come CD e DVD.

Il contrassegno ha primariamente lo scopo di assicurare la tutela del diritto d’autore e di favorire una rapida identificazione dei prodotti abusivi.

Con il decreto ministeriale DPCM n. 31 del 23/2/2009, viene abrogato il DPCM 11/7/2001, n. 338 e vengono definite nuove modalità tecniche di apposizione dei bollini Siae. (In vigore dal 21 aprile 2009).

Tra le principali novità introdotte:

  • Anche i supporti multimediali quali memory card, chiavi usb, microchip, Mp3, qualora incisi, devono avere il bollino;
  • I supporti di lavoro dei DJ, realizzati grazie alla nuova tipologia di licenza Siae, non sono soggetti all’apposizione del bollino.

Sono legittimamente circolanti anche i contrassegni precedentemente prodotti, purchè conformi alle disposizioni previgenti.

Il provvedimento prevede che il nuovo contrassegno deve contenere:

  • Il titolo dell’opera per la quale e’ stato richiesto;
  • Il nome dell’autore, del produttore o del titolare del diritto d’autore;
  • Un numero progressivo, nonché la destinazione del supporto alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di distribuzione.

Al fine di semplificare le operazioni di rilascio, il contrassegno puo’ non contenere l’indicazione dettagliata di alcuni degli elementi sopra indicati; dovrà però contenere il riferimento al produttore o al duplicatore dell’opera e un numero progressivo che consenta di risalire ai dati non espressi, anche con riferimento ai dati identificativi dei soggetti richiedenti il servizio.

Collocazione del contrassegno

Il contrassegno deve essere applicato sulla confezione del supporto in modo da risultare visibile e non poter essere rimosso senza danneggiamento.
Anche i supporti destinati al noleggio dovranno riportare tali contrassegni. In casi particolari, per specifiche conformazioni del prodotto, il contrassegno si può apporre sull’involucro esterno della confezione (oppure la Siae può autorizzare modalità di vidimazione più idonee).

Supporti sui quali deve essere apposto il contrassegno

Per supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali si intendono i supporti contenenti programmi destinati ad essere posti in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in particolare:

a) i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione o archivio di contenuti multimediali, fruibili mediante
collegamento e lettura diretta dei supporti, quali dischetti magnetici (floppy disk), CD ROM, schede di memoria
(memory card), chiavi usb, microchip, schede SD o attraverso installazione mediante il medesimo supporto su altra
memoria di massa destinata alla fruizione diretta mediante personal computer;

b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su apparecchi specifici per videogiochi, quali playstation o consolle, comunque denominati, ed altre applicazioni multimediali quali player audio o video, nonché i programmi destinati alla fruizione mediante apparecchi di telefonia mobile e lettori di Mp3.

Sono comunque compresi tutti i programmi per elaboratore ovvero multimediali contenenti applicazioni di tipo videogioco, enciclopedia, dizionario, destinati a qualsiasi forma di intrattenimento o per fruizione da parte di singoli utilizzatori o di gruppi in ambito privato, scolastico o accademico.

Tra le principali novità introdotte dal presente decreto, ci sono i prodotti multimediali, che vengono chiaramente elencati. Si precisa che anche le memory card, le chiavi usb, i microcip, gli Mp3, solamente se incisi (cioè se contengono immagini o suoni) devono avere il bollino; chiaramente l’obbligo non sussiste per tali memorie digitali vergini (ad esempio un MP3 vuoto non deve avere il bollino). Tale disposizione si è resa necessaria poiché ultimamente sempre più gruppi musicali invece di distribuire il proprio CD, hanno preferito incidere direttamente i nuovi album su MP3.

Non sono soggetti all’obbligo di avere il contrassegno, né la dichiarazione sostitutiva, i seguenti programmi per elaboratore:

a) accessoriamente distribuiti nell’ambito della vendita di contratti di licenza d’uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la SIAE;
b) distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;
c) distribuiti mediante download e conseguente installazione sul personal computer dell’utente attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall’elaboratore personale dell’utente, salva la copia privata (back-up);
d) distribuiti esclusivamente al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all’aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da software già installato;
e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (General Pocket Radio Service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli
stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
f) inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilita’, di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al controllo ovvero alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
h) destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
i) aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (server) destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all´utente finale insieme ad esso.

Inoltre non sono soggetti a bollino Siae (né dichiarazione sostitutiva):

  • i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, realizzano per finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attività di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro;
  • i supporti allegati ad opere librarie che riproducono in tutto o in parte il contenuto delle opere stesse ovvero sono ad esse accessori, quali dizionari, eserciziari, presentazioni dell’opera, purché non commerciabili autonomamente;
  • i libri o altri prodotti editoriali a stampa contenenti microchip, sonori o musicali strettamente legati alla fruizione dell’opera letteraria e che propongono una melodia, ovvero una canzone o una narrazione vocale che accompagnano le situazioni previste nello stesso prodotto editoriale;
  • i supporti di lavoro realizzati dai disk jockey in possesso di specifica autorizzazione della SIAE per lo svolgimento della propria attività professionale, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti a qualunque titolo a
    terzi a fine di lucro. (Recentemente la Siae ha attivato una nuova modalità on-line di licenza per DJ, che semplifica le procedure di registrazione.)

Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 181-bis della L. 22 aprile 1941, n. 633, l’autore (o comunque il titolare dei diritti), o un suo delegato, può rendere alla SIAE, per i programmi per elaboratore, in sostituzione del contrassegno, l’apposita
dichiarazione identificativa (in assenza oneri per il richiedente),

Tale dichiarazione comprova la legittimità dei supporti e autocertifica la conformità della tipologia dei supporti; a tal fine, contiene le seguenti informazioni:
a) titolo del prodotto;
b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato;
c) codice identificativo del prodotto, se disponibile;
d) attestazione di assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge sul diritto d’autore, qualora i programmi contengano opere dell’ingegno, o loro brani o parti.

La dichiarazione identificativa può essere effettuata anche cumulativamente per più versioni di prodotti informatici: in tal caso è sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza dover indicare separatamente le diverse versioni del
medesimo prodotto.

La dichiarazione identificativa deve pervenire alla SIAE prima dell’immissione in commercio o importazione dei supporti nel territorio nazionale (fa fede la data di ricevimento da parte della SIAE). Il dichiarante è tenuto a custodire, per i tre
anni successivi al termine del periodo di commercializzazione, un esemplare di ciascun prodotto dichiarato, unitamente a copia della relativa dichiarazione.

Per ogni necessario controllo detti supporti possono essere richiesti dalla SIAE
presso i soggetti e nei luoghi indicati nella dichiarazione identificativa.

Nei casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti o rivenditori di supporti nuovi o usati, nell’ipotesi di smarrimento o distruzione fortuita di contrassegni originariamente apposti, la SIAE, esaminata la documentazione e la
dichiarazione rese, provvede al rilascio del nuovo contrassegno, entro dieci giorni dalla richiesta, (salvo fondati dubbi di illecita riproduzione).

Richiesta del contrassegno

Gli interessati presentano apposita richiesta sulla modulistica predisposta dalla SIAE, anche per via telematica, corredata della documentazione e delle eventuali dichiarazioni necessarie a dimostrare la liceità dei supporti.

Fonte: https://www.siae.it/sites/default/files/Bg_Normativa_DPCM23feb2009_n31.pdf

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