Convenzione Siae Radio Web WRA

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Il comitato direttivo e’ lieto di annunciare che in data 14 Dicembre 2011 e’ stata rinnovata la convenzione tra la Siae e le Radio Web aderenti all’Associazione Web Radio italiane W.R.A. Web Radio Associate.
Convenzione Siae Radio Web WRA:

UTILIZZAZIONE DELLE OPERE MUSICALI TUTELATE DALLA SIAE
ATTRAVERSO RETI TELEMATICHE E DI TELECOMUNICAZIONE

La Società Italiana degli Autori ed Editori, Ente pubblico con sede in Roma, viale della Letteratura 30, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Gaetano Blandini (d’ora in avanti “la SIAE”)

e

l’associazione Web Radio Associate, con sede in Bologna, via Valeriani 2, rappresentata da  Patrick DOMANICO (d’ora in avanti “la WRA”),

PREMESSO CHE

La SIAE è l’Ente pubblico che svolge in Italia la funzione di tutela giuridica ed economica delle opere dell’ingegno, a norma del Titolo V della Legge 22 aprile 1941, n.633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e, nell’ambito dei suoi poteri istituzionali, in nome e per conto dei propri associati, rilascia le autorizzazioni per l’uso delle opere dei repertori da essa amministrati attraverso webcasting audio;

la WRA è l’associazione che rappresenta le web radio di cui all’allegato elenco (all.1);

la SIAE e la WRA hanno il comune interesse allo sviluppo delle attività di webcasting che prevedono l’utilizzazione dei repertori amministrati dalla SIAE e intendono adoperarsi perché tale sviluppo avvenga nel pieno rispetto delle regole del mercato e dei diritti degli Autori, degli Editori e delle Società di Autori che hanno affidato alla SIAE il mandato per la tutela delle loro opere;

le web radio che utilizzano repertorio amministrato dalla SIAE sono tenute ad ottenere dalla stessa SIAE apposita licenza per le utilizzazioni on-line delle opere musicali amministrate dalla SIAE in modalità webcasting audio (d’ora in avanti la “Licenza Web Radio”),

la SIAE e la WRA concordano sui contenuti della Licenza Web Radio di cui un esemplare è allegato alla presente convenzione (all. 2) e confermano la reciproca disponibilità a proseguire i loro rapporti per consolidare l’ambito di collaborazione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Informativa agli associati

2.1 La WRA si impegna a dare corretta ed esaustiva informazione ai propri associati che intendano utilizzare repertorio amministrato dalla SIAE, degli obblighi di legge connessi all’utilizzo del predetto repertorio, con particolare riguardo all’obbligo di ottenere dalla SIAE l’apposita e preventiva Licenza Web Radio.
2.2 La WRA si impegna, inoltre, a richiamare l’attenzione dei propri associati, che siano titolari della Licenza Web Radio, sulla necessità di un esaustivo adempimento di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dei licenziatari dalla Licenza stessa, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, quelli di:
regolare corresponsione alla SIAE dei compensi per diritti d’autore;
comunicazione degli introiti lordi annuali della web radio;
invio della reportistica periodica secondo il tracciato tipo fornito dalla SIAE;
tempestiva comunicazione delle variazioni delle forme di utilizzo rilevanti ai fini del calcolo dei compensi dovuti alla SIAE;
tempestiva comunicazione delle variazioni dei dati anagrafici del licenziatario ai fini delle comunicazioni da parte della SIAE.

Art. 3 – Deduzione sui compensi dovuti alla SIAE

In ragione della collaborazione e delle attività d’informazione prestate dalla WRA, la SIAE concede agli associati della WRA che sottoscrivano la Licenza Web Radio, la deduzione nella misura del 7,5% da applicarsi sul compenso dovuto da ogni associato e determinato ai sensi dell’art. 13 della Licenza stessa .

Art. 4 – Obblighi di informazione

4.1 La WRA si impegna a dare alla SIAE, con cadenza mensile, comunicazione delle nuove associazioni. La comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo di e-mail con avviso di lettura al seguente indirizzo di posta elettronica: licenze.multimedia@siae.it .
4.2 La WRA si impegna, inoltre, a pubblicare in una apposita pagina del sul suo sito istituzionale www.wra.it l’elenco delle web radio associate e ad indicare, per ciascuna di esse, il numero della Licenza Web Radio comunicato dalla SIAE.
4.3 L’elenco di cui al punto precedente dovrà essere mensilmente aggiornato dalla WRA che si impegna, altresì, dietro formale richiesta della SIAE, inviata alla WRA a mezzo di e-mail con avviso di lettura, a cancellare da tale elenco il numero della Licenza Web Radio della quale la SIAE abbia comunicato la cessazione a qualsivoglia titolo.

Art. 5 – Digital Delivery

5.1 La WRA si impegna a richiamare i propri associati, che abbiano sottoscritto la Licenza Web Radio, alla scrupolosa osservanza degli obblighi previsti dall’art. 18 della licenza stessa in merito all’utilizzo di file inviati da soggetti terzi, mediante comunicazione a distanza, via Internet o Intranet, ai fini della successiva messa a disposizione del pubblico di opere amministrate dalla SIAE (Digital Delivery). Detti file possono essere utilizzati dai licenziatari solo a condizione che i soggetti terzi che li hanno inviati siano in possesso dell’apposita licenza e della relativa attestazione con validità annuale rilasciate dalla SIAE.
5.2 Qualora la WRA effettui a favore dei propri associati un apposito servizio di Digital Delivery, consistente nella ricezione da terzi e nella successiva comunicazione ai suoi associati, via Internet, Intranet o per via telematica, di file contenenti opere musicali amministrate dalla SIAE, sarà obbligo della WRA ottenere dalla SIAE apposita licenza.
5.3 Ai fini del rilascio della licenza di cui al precedente punto 5.2, la SIAE terrà conto del ruolo istituzionale della WRA e del suo contributo al rispetto delle regole del mercato e dei diritti degli Autori, degli Editori e delle Società di Autori rappresentati dalla SIAE.

Art. 6 – Inadempimenti da parte degli associati WRA

6.1 Fermi restando gli obblighi a carico della WRA di cui all’art. 4, nel caso in cui gli associati della WRA risultino inadempienti nei confronti della SIAE rispetto agli obblighi derivanti dalla Licenza Web Radio, la stessa SIAE ne darà informazione alla WRA che si impegna a porre in atto ogni possibile sforzo idoneo a far cessare l’inadempimento stesso.
6.2 Resta comunque inteso che la web radio inadempiente rispetto ai sopra citati obblighi perde la deduzione di cui al precedente art. 2 per un periodo minimo di due anni.

Art. 7 – Durata della convenzione

La presente Convenzione ha validità fino al 31.12.2012.

Letto, approvato e sottoscritto il 14 Dicembre 2011

La WRA                             La SIAE

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