Garante della Privacy: Diritto all’oblio invocabile anche per i dati che potrebbero identificare una persona

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Con il provvedimento 9124401 del 20 giugno 2019 il Garante per la Protezione dei Dati Personali, ha sancito un importante precedente in materia di Diritto all’oblio.

Il Caso

Nel giugno 2018 il reclamante lamenta al Garante il rifiuto da parte di Google LLC, di rimuovere un URL presente nei risultati di ricerca. Tale url faceva riferimento ad una vicenda giudiziaria conclusasi a favore dell’interessato, all’epoca dei fatti presidente di una cooperativa, con sentenza di assoluzione definitiva per tutti i capi di imputazione con formula piena.

La particolarità dell’url interessata risiede nel fatto che la stessa apparisse nei risultati di ricerca contenenti query correlate al nome del reclamante combinato al nome della cooperativa.

Da sottolineare che il motore di ricerca Google, a seguito della richiesta dell’interessato, aveva provveduto a rimuovere altre url contenenti informazioni speccifiche quali nome e cognome. Ma non l’URL contestata riferita alla notizia risalente al rinvio a giudizio avvenuto oltre dieci anni prima e mai aggiornata.

Diritto all’Oblio: La richiesta di rimozione

L’interessato tramite i suoi legali, dunque, si rivolge al Garante facendo leva sull’articolo 77 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 chiedendo la rimozione di tale URL.

Come riportato dallo stesso provvedimento “la disciplina generale in materia di protezione dei dati personali trova applicazione nei confronti dei soggetti identificati e/o identificabili (ai sensi del combinato disposto del Considerando 26 e dell’art.4 del Regolamento) ed essendo egli stesso, direttamente ed inequivocabilmente, identificabile quale presidente della Cooperativa nella quale svolge da anni, la sua attività lavorativa”.

Il reclamante ha diritto alla deindicizzazione dell’URL contestata in quanto riferita ad una notizia non più attuale in virtù dell’assoluzione avvenuta nel 2015.

Il provvedimento, quindi, sostiene che ove possibile deve essere possibile esercitare il diritto all’oblio anche per informazioni che potrebbero identificare una persona che non siano necessariamente nome e cognome.

Link al provvedimento 9124401 del 20 giugno 2019

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