Garante Privacy: Diritto all’oblio garantito anche per chi si riabilita

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Nuovo provvedimento dell’Autorità Garante per la Privacy in tema di diritto all’oblio. Tramite il provvedimento 9136842 del 24 luglio, il Garante si esprime sul caso di un cittadino che riporto’ nel 2010, una condanna di otto mesi con pena sospesa.

Il caso

Il cittadino rivoltosi al Garante nel 2010 riporta una condanna a otto mesi con pena sospesa per episodi verificatosi nel 2007. 

Nel 2013, lo stesso, chiede ed ottiene la riabilitazione in quanto non più coinvolto da indagini o da accuse per tali fatti.

Nel 2019 viene inviata richiesta di rimozione dagli indici del motore Google di due articoli riportanti i fatti di cui il reclamante era stato protagonista poiché non attuali o di pubblico interesse. Ma il cittadino, diversamente da quanto auspicato, si vede recapitare un diniego dal motore essendo stati ritenuti non sussistenti i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio. 

Google LLC, aggiunge che i relativi URL rinviano a notizie riguardanti “fattispecie criminose particolarmente gravi” per le quali il medesimo ha patteggiato la pena, risalenti a meno di dieci anni fa (2010) e da ritenersi di interesse pubblico in quanto attinenti all’attività imprenditoriale da esso tuttora svolta. Inoltre, che la riabilitazione ottenuta dall’interessato “estingue alcuni effetti penali della condanna, ma non estingue il reato né, ovviamente, conferisce a un soggetto il potere di censurare le notizie sulla sua precedente condanna”.

Il reclamante, a questo punto della vicenda, impugna le motivazioni ribadendo di aver ottenuto la riabilitazione e di aver riparato al danno economico contestato. A queste motivazioni, occorre aggiungere che nel frattempo il cittadino rivoltosi all’Autorità, si occupa di un settore merceologico diverso da quello coinvolto nei fatti del 2007.

La decisione dell’Autorità

Il Garante della Privacy tenuto conto delle motivazioni del reclamante, si é espresso riconoscendo che:

  • la persistente reperibilità in rete degli Url contestati può determinare un impatto sproporzionato sui diritti dell’interessato, che non risulta bilanciato da un attuale interesse del pubblico a conoscere la vicenda.
  • La persistenza in rete di tali informazioni giudiziarie non aggiornate, infatti, non è in linea con i principi alla base dell’istituto della riabilitazione. Il quale, pur non estinguendo il reato, comporta il venir meno delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna come misura premiale finalizzata al reinserimento sociale della persona.

Link al provvedimento del 24 luglio 2019 [9136842]

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